La Corte di Appello di Roma (App. Roma, 3 febbraio 2020, n. 782) si è espressa circa la validità della clausola «russian roulette», in relazione ad altre tematiche quali la meritevolezza degli interessi perseguiti, la valorizzazione delle azioni del socio uscente e il patto leonino.
La controversia riguardava due società: Alfa Spa (appellata) e Beta Spa (appellante), entrambe socie della Gamma Spa al 50%.
Alfa, nell’agosto 2012, aveva acquisito le azioni di Beta, dopo aver azionato la clausola russian roulette, inserita all’interno di un patto parasociale sottoscritto con Beta, al fine di regolare la governance della Gamma Spa.
La clausola prevedeva che in ipotesi di stallo della Gamma Spa, tra cui il mancato rinnovo del patto parasociale, prima Alfa e in mancanza Beta potessero attivare la clausola russian roulette, mediante offerta di vendita delle proprie azioni alla controparte. Stante il mancato rinnovo del patto parasociale, Alfa attivava il meccanismo della russian roulette, per cui fissava il prezzo di vendita delle proprie azioni. Beta retrocedeva dalla propria posizione di socio, trasmettendo le proprie azioni ad Alfa per il medesimo prezzo fissato per la vendita (in virtù del proprio silenzio assenso)
Questo è il meccanismo della clausola russian roulette: un socio manifesta la propria offerta alla controparte, la quale può decidere se acquistare o vendere al medesimo prezzo.
Beta, dunque, dopo aver dato esecuzione alla russian roulette, conveniva in giudizio la società Alfa chiedendo la declaratoria di nullità e di inefficacia della clausola per una serie di ragioni, tra cui le più interessanti attenevano le seguenti questioni:
- mancata indicazione nella clausola russian roulette, dei criteri volti alla determinazione della partecipazione del socio offerente. Il Giudice nella sentenza in commento, ha evidenziato come, fatti salvi i casi di abuso del diritto, la mancata fissazione dei criteri volti alla valorizzazione della partecipazione non possano rendere invalida la clausola per illiceità dell’oggetto, considerando che è facoltà del socio oblato accettare o meno l’offerta. Infatti, la simmetria del meccanismo sarebbe garantita dal fatto che il socio offerente, in caso di mancato acquisto da parte dell’oblato, acquisterebbe per il medesimo prezzo le partecipazioni della controparte. Per cui fissare un prezzo di vendita troppo basso, condurrebbe ad una perdita relativa al valore della propria partecipazione in caso di acquisto dell’oblato; al contrario, un prezzo troppo alto, vedrebbe poi l’offerente costretto ad acquistare la partecipazione della controparte ad un prezzo superiore al valore della medesima. In tal senso il meccanismo in seno alla clausola rouletta russa risulterebbe intrinsecamente equilibrato, scongiurando contegni non conformi alla buona fede e alla correttezza (art. 1375 c.c)
- non meritevolezza degli interessi perseguiti (art. 1322 c.c.) Il Giudice ha affermato la meritevolezza degli interessi perseguiti mediante l’introduzione della clausola di russian roulette nel patto parasociale stipulato dalle parti, in quanto volta a trovare una soluzione alle ipotesi di stallo decisorio in seno alla società, che condurrebbero allo scioglimento e alla liquidazione della stessa con conseguente perdita di valore dell’azienda e della partecipazione dei soci.
- violazione del patto leonino ex art. 2265 c.c. Anche in questo caso il Giudice ha respinto le tesi della parte appellante che prospettava una violazione del patto leonino di Alfa, in quanto l’offerente non potrebbe attivare il meccanismo russian roulette a proprio piacimento, ma solo nei casi espressamente previsti.
Avv. Francesco Giuseppe Ibba
V. testo della sentenza https://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/corte_dappello_di_roma_03_febbraio_2020_n._782_0.pdf