Il Documento di Ricerca n. 234 recante «Orientamenti interpretativi in ordine alla disciplina dei controlli nelle S.r.l.» redatto da ASSIREVI, offre alcuni orientamenti interpretativi in relazione all’art. 2477 c.c., avente ad oggetto la disciplina dei controlli nelle società a responsabilità limitata.
La norma de qua stabilisce i casi in cui è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo nelle Srl:
- quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- nell’ipotesi in cui la Srl controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- quando la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: a) il totale dell’attivo dello stato patrimoniale deve essere superiore ai 4 milioni di euro; b) quando i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono superiori ai 4 milioni di euro; c) qualora i dipendenti occupati in media durante l’esercizio siano almeno 20 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nei casi di cui al p. 3 cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Le modifiche alla norma in questione rispetto al testo previgente hanno riguardato, in particolare, la riduzione delle soglie quantitative al superamento delle quali diventa obbligatorio la nomina dell’organo di controllo.
Il termine previsto per tale obbligo, inizialmente, veniva fissato al 16 dicembre 2019, poi prorogato a seguito del decreto Milleproroghe e della situazione di emergenza derivante dall’epidemia del covid19.
Difatti, le società che non hanno provveduto alla nomina entro lo scorso 16 dicembre potranno provvedervi entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.
L’assemblea che approva il bilancio, qualora vengano superati i limiti predetti è tenuta, entro trenta giorni dalla delibera, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. In mancanza, provvederà il Tribunale su richiesta di qualsiasi interessato.
Quanto al documento di ASSIREVI, risulta di particolare interesse la tesi interpretativa relativa ai compiti del revisore legale e dell’organo di controllo.
Secondo ASSIREVI qualora la società nomini un revisore legale, diversamente dall’organo di controllo, questo sarà tenuto alla sola attività di revisione legale, mentre non può ritenersi che allo stesso spettino i compiti indicati dall’art. 2403 c.c
Per prendere visione del documento n. 234 di Assirevi v. link http://www.assirevi.com/documenti-assirevi/documenti-di-ricerca/documenti-in-vigore/