Impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale costituito dal fideiussore.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8201 del 27 aprile 2020, si è espressa sul delicato tema della pignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

La pronuncia in esame ha tratto la propria origine dal pignoramento di due immobili in comproprietà fra dei coniugi e dei quali uno era fideiussore di un finanziamento erogato dall’istituto di credito alla società di cui era amministratore unico.

A causa dell’inadempimento del debitore principale al finanziamento garantito e, a seguito di sottoposizione a pignoramento della quota corrispondente al 50% degli immobili della debitrice, il coniuge del fideiussore esperiva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., deducendo la non pignorabilità dei beni sul presupposto che gli immobili erano stati costituiti in fondo patrimoniale e, con l’ulteriore precisazione che, la sua costituzione detenesse data successiva al rilascio della garanzia.

Il giudice di prime cure respingeva il ricorso, accolto successivamente nel giudizio di appello. I giudici di secondo grado hanno posto l’accento su come sia stato rilevato e provato che il denaro proveniente dal finanziamento garantito fosse andato ad esclusivo vantaggio della debitrice principale – la società – in quanto tutte le somme erogate erano state utilizzate per l’acquisto di beni strumentali della società. Dunque, in considerazione del fatto che il finanziamento era destinato allo svolgimento dell’attività d’impresa, e non a soddisfare esigenze familiari se non, naturalmente, in maniera indiretta, ben si doveva escludere la destinazione del debito, derivante dalla fideiussione, ai bisogni della famiglia del garante.

La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha confermato le argomentazioni della pronuncia di secondo grado osservando che, ove il credito per cui si procede sia destinato alle esigenze familiari del debitore solo “indirettamente”, rientrando nell’attività imprenditoriale da cui egli ricava il reddito per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ex art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni confluiti nel fondo patrimoniale.

Tale pronuncia risulta essere di notevole importanza giacché pone in evidenza come, al fine di rendere operativa la protezione del fondo patrimoniale sui beni ivi posti dal garante, vada provata la destinazione delle somme garantite all’esclusivo vantaggio del debitore principale

Si è posto, in tal modo, un limite importante in favore del fideiussore alla tesi estensiva dei “bisogni della famiglia” sostenuta dal creditore, secondo cui i debiti contratti per necessità familiari erano praticamente tutti, tranne quelli legati ad esigenze voluttuarie e che, negli ultimi anni, aveva quasi annullato la forza propria del fondo patrimoniale.

V. il testo della sentenza al link http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200427/snciv@s10@a2020@n08201@tO.clean.pdf

Avv. Tamara Rosalie Invidiato