Il CNDCEC e la FNC hanno pubblicato un documento nel quale forniscono indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il documento chiarisce che, a fronte delle sopravvenute esigenze dei debitori dovute all’attuale situazione di emergenza Covid19 gli OCC, e per essi i gestori della crisi, hanno la possibilità di:
· richiedere al Giudice la sospensione dell’esecuzione del piano del consumatore o dell’accordo di composizione della crisi, attenendosi ai conseguenziali provvedimenti dallo stesso assunti;
· applicare quanto disposto dall’art. 13, c. 4-ter, l. n. 3/2012, ove l’emergenza determini una carenza di liquidità del debitore tale da richiedere una modifica delle condizioni e/o delle tempistiche di adempimento, indicate nel piano del consumatore o nell’accordo di composizione della crisi già omologati, con conseguente rinnovo dei procedimenti relativi alla formazione e all’omologazione dell’accordo ovvero all’omologazione del piano;
· confrontarsi con il Giudice sulla possibilità di adottare la soluzione interpretativa descritta, laddove le modifiche da proporre attengano esclusivamente a una dilazione delle scadenze originariamente pattuite nell’accordo di composizione della crisi
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