Green pass: le misure introdotte dal Governo Draghi

Al fine di fronteggiare il diffondersi della pandemia da COVID-19, lo scorso luglio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 105 del 23.07.2021 recante le prime misure di sicurezza per lo svolgimento di attività sociali ed economiche.

Con decorrenza dal 06.08.2021, tale decreto ha disposto l’obbligo di green pass per poter accedere ai locali interni esercenti servizi di ristorazione, musei ed altri luoghi di cultura, spettacoli, eventi e competizioni sportive, piscine, palestre e centri benessere, convegni e congressi, centri sociali e ricreativi e concorsi pubblici.

L’onere di verifica spetta ai titolari o gestori dei servizi i quali, in caso di inottemperanza, sono sottoposti ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro.

Gli utenti, quindi, devono essere dotati di apposita certificazione verde COVID-19 attestante l’inoculamento almeno della prima dose di vaccino o la guarigione dalla malattia da non più di sei mesi; alternativamente, i predetti devono aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo da non più di 48 ore.

In seguito a tali disposizioni, si è ritenuto necessario estendere le misure di sicurezza anche in ambito lavorativo, sia pubblico che privato, a partire dal 15.10.2021, mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un ulteriore decreto: n. 127 del 21 settembre 2021 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

I soggetti interessati sono i dipendenti, i collaboratori, i lavoratori autonomi, gli stagisti, i volontari che svolgano attività nel luogo di lavoro a qualsiasi titolo in uffici, aziende di qualsiasi dimensione.

Sono invece esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; ulteriormente, i difensori in un processo, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le stesse parti del processo, non saranno tenuti ad esibire tale certificazione in considerazione del ruolo da loro rivestito all’interno del procedimento giudiziario. Diversamente, tale obbligo vige per gli avvocati durante lo svolgimento della propria attività professionale nello studio legale.

I lavoratori, in mancanza di certificazione verde COVID-19, sono considerati assenti ingiustificati fino al momento della presentazione di quest’ultima e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

L’ assenza ingiustificata non comporta alcuna conseguenza disciplinare e consente la conservazione del rapporto di lavoro, ma, tuttavia, viene meno il diritto alla retribuzione e ad ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Unica distinzione tra le categorie di lavoratori riguarda la sospensione dopo 5 giorni di assenza ingiustificata per i dipendenti pubblici, mentre per chi lavora nel privato la sospensione è automatica.

In caso di inosservanza sono previste delle sanzioni, irrogate dai Prefetti, nei confronti dei datori di lavoro comprese tra i 400 ed i 1000 euro, mentre per i lavoratori variano da un minimo di 600 ad un massimo di 1500 euro.

Dott.ssa Elena Mura

Dott.ssa Francesca Manca