Illegittima segnalazione in Centrale Rischi e risarcimento del danno.

Indice

1. Cos’è la Centrale dei Rischi

2. Il caso

3. Insolvenza e valida segnalazione

4. Risarcimento del danno: come opera?

Cos’è la Centrale dei Rischi
La Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d’Italia, è una base dati che raccoglie informazioni fornite dalle banche sui debiti di famiglie e imprese nei confronti dello stesso sistema bancario e finanziario.
La CR nello svolgere la propria funzione soddisfa un duplice scopo.
Se infatti, da una parte, i clienti con buona “storia creditizia”, hanno, attraverso l’uso di tale banca dati, la possibilità di ottenere un finanziamento più facilmente e a condizioni migliori, al contempo, dall’altra, gli istituti di credito e le società finanziarie riescono in tal modo a valutare la capacità degli stessi di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalla concessione dei finanziamenti.
In CR vengono registrati tutti i finanziamenti e le garanzie con importi superiori ai 30.000 euro, quella che viene anche denominata come “soglia di censimento”. Tale soglia si abbassa fino a 250 euro nei casi in cui il cliente si trovi in grave difficoltà nell’estinguere il proprio debito, venendo così anche identificato come “cliente in sofferenza”.
Tale classificazione presuppone che l’intermediario abbia preso in analisi e valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi.
La Banca d’Italia comunica agli intermediari partecipanti l’indebitamento complessivo dei propri clienti, il tipo di finanziamento che hanno ricevuto e la regolarità o meno dei pagamenti loro effettuati.
Gli intermediari possono, inoltre, inoltrare richiesta di informazioni anche su quelli che sono solo potenziali clienti, con i quali quindi non intercorre ancora un rapporto di credito, ma che hanno semplicemente presentato domanda di finanziamento o stanno per rilasciare una garanzia; lo scopo di tale richiesta, infatti, è quella di valutare il merito creditizio e la capacità del cliente di rimborsare il finanziamento che eventualmente verrà lui concesso.
La CR ha, fra gli obiettivi fondamentali, il miglioramento del processo di valutazione del merito di credito, l’innalzamento della qualità del credito concesso dagli intermediari e il rafforzamento della stabilità del sistema finanziario.
Pertanto, la CR favorisce l’accesso al credito ad una clientela con una buona affidabilità creditizia.

Il caso
Con ordinanza n. 3130 del 9 febbraio 2021, la Suprema Corte Sez. III, si è pronunciata in materia di segnalazione in Centrale Rischi, con focus particolare sulle conseguenti possibilità risarcitorie per quei soggetti segnalati in maniera illegittima.
La vicenda trae le mosse dalla notifica di un atto di precetto da parte di un istituto di credito per il pagamento dell’importo residuo di un mutuo non interamente restituito e dalla proposizione di opposizione al precetto da parte dei presunti debitori i quali, sulla base di una serie di eccezioni sollevate, assumendo l’illegittimità dell’operato della Banca, ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla segnalazione dei loro nominativi alla Centrale Rischi.
La Cassazione ha specificato quale sia la normativa di riferimento e quali siano le modalità per una corretta segnalazione di insoluti e sofferenze alla “Centrale Rischi” gestita dalla Banca d’Italia.
La Corte ha sottolineato che la semplice inadempienza del debitore, di per sé, non può essere sufficiente a far scaturire una segnalazione alla Centrale Rischi.
Viene, difatti, affermato che per poter validamente effettuare una segnalazione in Centrale Rischi, gli intermediari devono riscontrare una particolare situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una difficoltà economica comparabile con la condizione d’insolvenza.

Insolvenza e valida segnalazione
Quanto alla nozione di insolvenza, questa si differenzia da quella propria dettata in materia fallimentare, la quale, secondo l’art. 5 della legge fallimentare, prevede, più genericamente, l’incapacità dell’imprenditore, non solo passata ma anche e soprattutto futura, di far fronte ai propri debiti. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, dai quali si possa evincere che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La definizione di insolvenza ai fini di una valida segnalazione in Centrale Rischi, invece, attiene ad una situazione oggettiva di impotenza economica, determinata dal fatto che l’imprenditore non sia in grado di adempiere regolarmente, e con mezzi normali, alle proprie obbligazioni ed alle scadenze pattuite.
Ai fini della validità in Centrale Rischi, l’insolvenza è elemento necessario per la validità della segnalazione, dovendosi dunque valutare se il debitore si trovi in una posizione economico-finanziaria deficitaria, grave e non transitoria anche se non di definitiva irrecuperabilità, che non consenta a quest’ultimo l’ordinario adempimento delle obbligazioni contratte.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che, la sofferenza rappresenta una espressione attenuata dell’insolvenza fallimentare e che di essa può essere indice anche un rilevante squilibrio patrimoniale dell’impresa poiché spesso è proprio l’incapienza dei beni dell’attivo che determina l’impossibilità ad adempiere ai debiti.
Pertanto, non è sufficiente il mero inadempimento per poter effettuare una valida segnalazione in Centrale Rischi; in caso contrario, infatti, varrebbe ai fini di una valida segnalazione, anche il debitore che solleva un’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., o che eccepisca un controcredito in compensazione.

Risarcimento del danno: come opera?
Nella pronuncia in esame gli Ermellini si pronunciano, inoltre, sulle possibilità risarcitorie ove un soggetto subisca una segnalazione non sufficientemente ponderata.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con il quale era stata sostenuta la non sufficienza del mero rifiuto ad adempiere da parte del debitore per legittimarne la segnalazione alla Centrale Rischi, in particolar modo nel caso in cui il rifiuto discenda da una contestazione alla legittimità del contratto invece che dalle condizioni economiche del debitore.
D’altro canto, la S.C. ha altresì chiarito che, per ottenere un risarcimento da segnalazione illegittima, non è sufficiente che il debitore moroso invochi quanto sopra detto.
Infatti, il giudicante dovrà valutare, sul piano oggettivo, se le ragioni invocate dal debitore rispetto al rifiuto di pagamento siano o meno sorrette dal fumus bonis iuris; mentre sul piano soggettivo, dovrà vagliare se il debitore, in tale momento, potesse o meno ritenersi in buona fede rispetto alla contestazione da lui mossa.
Infine, l’ordinanza in questione, specifica che nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi, spetterà all’attore l’onere della prova di dimostrare:

  • la propria buona fede al momento in cui sollevò l’eccezione;
  • la colpa del creditore;
  • l’esistenza del danno;
  • il nesso di causa tra colpa e danno.

Si segnala infine che:

1) Banca d’Italia prescinde dal consenso degli interessati per il trattamento dei loro dati, in quanto svolge tale attività per finalità di interesse pubblico;

2) ogni cittadino può accedere gratuitamente ai dati registrati a proprio nome nella CR presentando una specifica richiesta.

Dott.ssa Rossella Pilo
Avv. Tamara Rosalie Invidiato