Conflitto di interessi e responsabilità dell’amministratore

Cass., 13 marzo 2023, n.7279

La citata sentenza della Corte di Cassazione ha trattato nuovamente la questione della responsabilità dell’amministratore nelle scelte gestorie adottate in conflitto di interessi, confermando i principi già stabiliti da orientamenti oramai consolidati (si v. Cass. 29 settembre 2005, n. 19045; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387).

Fatti di causa

Con sentenza del 19 gennaio 2018, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Napoli, la quale non aveva accolto le domande proposte da una socia di una SRL, volte alla condanna dell’amministratrice, dell’ex amministratore di diritto e amministratore di fatto, nonché degli altri soci, al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2476 c.c.

Avverso questa sentenza proponeva ricorso in Cassazione sulla base di due motivi, insistendo:

i. sulla falsità dei bilanci della società;

ii sull’abuso delle scelte gestorie in quanto adottate in conflitto di interessi.

Per ciò che qui interessa, ci soffermeremo sulla decisione della giurisprudenza di legittimità in relazione al conflitto di interessi.

La socia ricorrente, difatti, si doleva del fatto che l’ex amministratore ­– dopo la revoca cautelare per mala gestio disposta dal giudice ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. ­–  aveva sostituito a sé, quale sorta di longa manus, la nuova amministratrice (sua dipendente in altra società), così volgendo a proprio beneficio esclusivo parte rilevante dei risultati dell’attività sociale ottenendo, tra le altre, la transazione di una controversia con la società su un compenso non deliberato dall’assemblea e quattro volte superiore a quello corrisposto alla nuova amministratrice.

Transazione che comunque veniva deliberata favorevolmente dall’assemblea dei soci.

L’operazione di transazione veniva inquadrata dalla ricorrente appunto nell’ambito del conflitto di interessi.

 La decisione della Cassazione

L’agire dell’amministratore in conflitto di interessi è fonte di responsabilità per il medesimo ex art. 2476 c.c.

In senso lato, si intende conflitto di interessi la situazione d’incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti.

Orbene, la Cassazione definiva corretto il ragionamento decisorio della Corte d’Appello, la quale escludeva una situazione di conflitto di interessi in quanto rilevava la mancanza di elementi sintomatici del perseguimento di un interesse extrasociale, ritenendo esistente il debito e non irragionevole il compenso richiesto dall’ex amministratore nel corso di cinque anni, che poi veniva sostanzialmente dimezzato con la transazione.

Pertanto, la posizione dell’attuale amministratore, dipendente dell’ex amministratore, non implicava di per sé una situazione di conflitto di interessi rilevante, venendo comunque a mancare la prova del fatto illecito e del perseguimento di un interesse non sociale.

Massima

Si ha conflitto di interessi rilevante quando vi è, di fatto, un conflitto tra un interesse non sociale – quindi un interesse che non è in alcun modo riconducibile al contratto di società – e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili a tale contratto e quando dati comportamenti dell’amministratore non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto e l’obbligo di astenersi dal porli in essere discenda dal dovere di lealtà, coincidente col precetto di non agire in conflitto di interessi con la società amministrata. L’illecito è integrato dal compimento dell’atto in violazione di uno dei menzionati doveri; in tal caso l’onere della prova dell’attore non si esaurisce nella prova dell’atto compiuto dall’amministratore ma investe anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà”.

Avv. Francesco Giuseppe Ibba

Dottore di ricerca Università di Sassari