Arbitro Bancario Finanziario: aggiornamento disciplina

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (in inglese ADR – Alternative Dispute Resolution) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Il ricorso all’ABF costituisce condizione di procedibilità per le cause relative ai contratti bancari, quale alternativa alla mediazione obbligatoria.

L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.

A partire dal 1 ottobre 2020 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020).

Le nuove disposizioni hanno innanzitutto raddoppiato il valore delle controversie di competenza dell’ABF, da 100 a 200 mila euro. Tale novità porta con sé l’intenzione di coinvolgere maggiormente anche le esigenze delle PMI, che oggi si rivolgono in minima parte all’ABF.

Viene limitata la competenza temporale dell’Arbitro che potrà ricevere liti relative a operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente la data del ricorso, limite che decorrerà a partire dal 1° ottobre 2022 e che dovrebbe comportare uno snellimento della procedura, non dovendosi più fare riferimento a documentazione troppo risalente nel tempo.

Sempre nell’ottica di velocizzare i procedimenti, viene attribuito ai presidenti dei collegi ABF un rilevante potere decisionale. In particolare, secondo la nuova normativa, quando “sulla questione oggetto del ricorso esista un consolidato orientamento dei collegi, che comporti l’accoglimento della domanda”, se l’orientamento porterebbe ad un accoglimento totale del ricorso, il presidente può decidere senza sottoporre la lite al Collegio.

Tuttavia, l’istituto di credito, entro i 30 giorni successivi, indicando le motivazioni per le quali dissente dalla decisione del Presidente, può impugnare la decisione chiedendo che la questione venga rimessa al Collegio.

Se l’orientamento prevalente comporterebbe, invece, l’accoglimento solo parziale del ricorso, il presidente può proporre alle parti una soluzione della lite, sulla quale esse devono esprimersi entro 30 giorni. In mancanza di accordo il ricorso viene assegnato al Collegio per il consueto iter decisionale.

In allegato il testo del provvedimento: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/disposizioni/Disposizioni_ABF.pdf

Avv. Tamara Rosalie Invidiato