Contratti bancari e onere di instaurazione della procedura di mediazione

Con la Sentenza delle SS.UU. n. 19596 del 18 settembre 2020, i giudici della Suprema Corte hanno superato il contrasto giurisprudenziale sul procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo.

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art.5, comma 1-bis, del d.Igs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

La Corte di Cassazione, così recitando, si è così finalmente pronunciata sull’annosa questione di quale debba essere il soggetto onerato all’instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre a quali siano le conseguenze di un’eventuale mancata attivazione.

Dopo aver individuato che parte onerata ad attivare la procedura di mediazione sia il solo convenuto opposto e, dunque, il presunto creditore, la Suprema Corte ha indicato che il mancato esperimento del tentativo obbligatorio della procedura de qua, comporta la revoca del decreto ingiuntivo.

La ragione sottesa alla pronuncia della Suprema Corte, muove le proprie premesse dalla giurisprudenza costituzionale; infatti, per quanto la mediazione abbia una finalità deflattiva, nel conflitto tra il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e la garanzia del diritto di difesa, è quest’ultimo a dover sempre necessariamente prevalere sul primo.

A fondamento dell’orientamento fissato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la pronuncia in esame richiama:

– l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, che individua l’obbligo di specificare all’interno della domanda di mediazione le ragioni della pretesa, rendendo pacifico che debba essere l’attore a provvedervi, essendo lui ad assumere l’iniziativa processuale. La Corte spiega che bisogna porre l’attenzione sulla natura sostanziale della parte opposta – il creditore – che detiene l’interesse ad azionare il diritto in sede giudiziale;

– l’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010, che pone l’onere di esperire il tentativo di mediazione a carico della parte che intende esercitare un’azione in giudizio.

In allegato il link alla pronuncia in esame: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200918/snciv@sU0@a2020@n19596@tS.clean.pdf

Avv. Tamara Rosalie Invidiato