Sovraindebitamento e parziale decurtazione del credito IVA

I giudici costituzionali, con sentenza n. 245 del 29 novembre 2019, hanno giudicato fondata la questione sollevata dal Tribunale di Udine, riguardante la previsione sul sovraindebitamento che, rispetto all’adempimento legato all’IVA, ne esclude la possibilità di parziale decurtazione.

La ragione sottesa alla decisione risiede nella disparità di trattamento tra due situazioni tra loro omogenee: i debitori soggetti alla procedura del sovraindebitamento e quelli legittimati a proporre il concordato preventivo. Mentre la disciplina sul concordato preventivo consente la falcidia del credito IVA, lo stesso principio non è contemplato dall’accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile.

La Consulta, ritenendo dunque che tale situazione avrebbe leso in tal modo il principio costituzionale di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione contenuta nell’art. 7, co. 1, terzo periodo, della L. n. 3/2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, limitatamente alle parole «all’imposta sul valore aggiunto».